Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla ridondanza dell'asserita lesione dei parametri degli artt. 3, 5, 32, 77 e 97 Cost. sulle competenze regionali - nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito. La pretesa compressione delle attribuzioni delle Regioni Veneto e Liguria ricorrenti, come in astratto formulata, risulta correttamente prospettata, in quanto le censure collegano eziologicamente le doglianze, formulate in riferimento a parametri estranei al Titolo V della Costituzione, alle pretese lesioni alla propria autonomia.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono impugnare disposizioni di legge statale facendo valere esclusivamente i profili attinenti al riparto delle competenze, con l'unica eccezione per le questioni che, pur riferite a diversi parametri costituzionali, tuttavia "ridondano" in lesione delle attribuzioni regionali, quando, nel prospettare l'influenza delle asserite violazioni su tale riparto, la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni dell'asserito effetto pregiudizievole. (Precedente citato: sentenza n. 178 del 2012).