Sentenza 169/2017 (ECLI:IT:COST:2017:169)
Massima numero 42045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotto difetto di omogeneità tra norme del decreto-legge impugnato - Pregiudizialità logico-giuridica di tale censura - Conseguente esame prioritario rispetto alle altre.
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotto difetto di omogeneità tra norme del decreto-legge impugnato - Pregiudizialità logico-giuridica di tale censura - Conseguente esame prioritario rispetto alle altre.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, deve essere preliminarmente esaminata la questione dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, proposta dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. Tale questione presenta infatti pregiudizialità logico-giuridica, giacché investe il corretto esercizio della funzione normativa primaria, cosicché la sua eventuale fondatezza eliderebbe in radice il contenuto precettivo delle norme impugnate, determinando l'assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 220 del 2013, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012, n. 93 del 2011 e n. 293 del 2010).
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, deve essere preliminarmente esaminata la questione dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, proposta dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. Tale questione presenta infatti pregiudizialità logico-giuridica, giacché investe il corretto esercizio della funzione normativa primaria, cosicché la sua eventuale fondatezza eliderebbe in radice il contenuto precettivo delle norme impugnate, determinando l'assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 220 del 2013, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012, n. 93 del 2011 e n. 293 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co.
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 3
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 4
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 5
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 8
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 9
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 4
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 5
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 6
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 7
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte