Sentenza 169/2017 (ECLI:IT:COST:2017:169)
Massima numero 42046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/03/2017;  Decisione del  21/03/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  42041  42042  42043  42044  42045  42047  42048  42049  42050  42051


Titolo
Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Asserita riduzione della spesa sanitaria in misura fissa e in via definitiva - Ricorso della Regione Liguria - Asserita eterogeneità della disposizione impugnata rispetto al contenuto originario decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine di ridurre la spesa sanitaria, stabilisce, a partire dall'esercizio in corso, in una misura fissa e in via definitiva, l'applicazione di un "taglio" lineare. Non sussiste la lamentata disomogeneità tra la norma impugnata e il contenuto originario del decreto-legge, vista la comune "natura finanziaria" delle disposizioni contenute in esso e nella legge di conversione. Né la modifica, a seguito del maxi-emendamento, del titolo del decreto-legge, lede il parametro evocato sotto il profilo della necessaria omogeneità del contenuto del medesimo decreto, costituendo una semplice specificazione dell'oggetto del provvedimento di urgenza. Infatti nella "materia di enti territoriali" (locuzione contenuta nella prima formulazione) rientrano in astratto anche le questioni afferenti alle spese del servizio sanitario nazionale, che - oltretutto - costituiscono parte maggioritaria del bilancio delle Regioni.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge. Pertanto, il difetto di omogeneità si manifesta solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estranee" o addirittura "intruse", cioè tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. (Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2015, n. 251 del 2014, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 9  co. 1

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 9  co. 2

legge  06/08/2015  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte