Sentenza 169/2017 (ECLI:IT:COST:2017:169)
Massima numero 42047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Obbligo di rinegoziazione dei contratti in essere che assicuri una riduzione su base annua del 5 per cento del loro valore complessivo - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del diritto alla salute e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Obbligo di rinegoziazione dei contratti in essere che assicuri una riduzione su base annua del 5 per cento del loro valore complessivo - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del diritto alla salute e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 9-ter, commi l, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del d.l. n. 78 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine del contenimento della spesa sanitaria, stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere. La rinegoziazione prevista dalla norma impugnata non è né rigida, né tassativa, affidando al committente pubblico diverse alternative, atteso che l'alterazione dell'originario sinallagma non viene automaticamente determinata, ma esige un esplicito consenso di entrambe le parti, bilanciando, secondo modalità non implausibili, la loro autonomia contrattuale, l'esigenza di continuità dei servizi sanitari e la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica. Essa va dunque interpretata nel senso del conferimento di una facoltà al committente, da inquadrarsi in un piano globale di risparmio che obbliga l'ente pubblico ad istruire e motivare la scelta più conveniente tra le diverse opzioni consentite dal legislatore. Così interpretata, la norma pone un obiettivo di carattere macroeconomico alla spesa regionale temporalmente limitato, lasciando sufficienti alternative alla Regione per realizzarlo, senza assumere un grado di dettaglio incompatibile con il carattere concorrente della potestà legislativa.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 9-ter, commi l, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del d.l. n. 78 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine del contenimento della spesa sanitaria, stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere. La rinegoziazione prevista dalla norma impugnata non è né rigida, né tassativa, affidando al committente pubblico diverse alternative, atteso che l'alterazione dell'originario sinallagma non viene automaticamente determinata, ma esige un esplicito consenso di entrambe le parti, bilanciando, secondo modalità non implausibili, la loro autonomia contrattuale, l'esigenza di continuità dei servizi sanitari e la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica. Essa va dunque interpretata nel senso del conferimento di una facoltà al committente, da inquadrarsi in un piano globale di risparmio che obbliga l'ente pubblico ad istruire e motivare la scelta più conveniente tra le diverse opzioni consentite dal legislatore. Così interpretata, la norma pone un obiettivo di carattere macroeconomico alla spesa regionale temporalmente limitato, lasciando sufficienti alternative alla Regione per realizzarlo, senza assumere un grado di dettaglio incompatibile con il carattere concorrente della potestà legislativa.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 3
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 4
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 5
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 8
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 9
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte