Sentenza 169/2017 (ECLI:IT:COST:2017:169)
Massima numero 42049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/03/2017;  Decisione del  21/03/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  42041  42042  42043  42044  42045  42046  42047  42048  42050  42051


Titolo
Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Condizioni di erogabilità e di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - Controlli informativi, sanzioni e responsabilità mediche connesse all'erogazione delle prestazioni - Denunciata violazione del diritto alla salute e delle competenze regionali nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 9-quater, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che rispettivamente prevedono che con d.m., previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per cui quelle erogate al di fuori delle condizioni previste siano a totale carico dell'assistito, e che gli enti del SSN assicurano che le prestazioni erogate siano conformi alle indicazioni del suddetto decreto, nonché l'applicazione di sanzioni e responsabilità nei confronti del medico prescrittore e del direttore generale. Le disposizioni impugnate non pregiudicano la prerogativa del medico prescrittore di operare secondo "scienza e coscienza", dovendo essere intese come un invito a rendere trasparente, ragionevole ed informata la consentita facoltà di discostarsi dalle indicazioni del decreto ministeriale. Ciò comporta che la vigilanza e l'eventuale comminazione di sanzioni - quali la riduzione del trattamento economico accessorio, rigorosamente riferita a fattispecie di grave scostamento dalle evidenze scientifiche in materia - non possano essere ispirate ad una mera ratio di deterrenza verso il proliferare della spesa sanitaria, ma siano, al contrario, dirette alla tutela del paziente e del servizio, così da intercettare eventuali gravi scostamenti dalla fisiologia della pratica medica, diretti a soddisfare unicamente gli interessi economici dei soggetti coinvolti nell'industria farmaceutica e nella produzione dei servizi sanitari o comunque altri interessi, ulteriori e confliggenti con l'efficace ed efficiente gestione della sanità. (Precedente citato: sentenza n. 279 del 2016).

Il "carattere personalistico" delle cure sanitarie impone che la discrezionalità legislativa trovi il suo limite nelle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali. La previsione legislativa non può dunque precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo caso sottoposto alle sue cure, individuando di volta in volta la terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente. Stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica. (Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2009, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 9  co. 1

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 9  co. 2

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 9  co. 4

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 9  co. 5

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 9  co. 6

legge  06/08/2015  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte