Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Asserita riduzione della spesa sanitaria in misura fissa e in via definitiva - Ricorso delle Regioni Veneto e Liguria - Denunciata violazione del diritto alla salute e delle competenze regionali nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione - Invito al legislatore.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Veneto e Liguria in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, e 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine di ridurre la spesa sanitaria, stabilisce l'applicazione di un "taglio" lineare. L'indicata riduzione si è svolta - nonostante la mancanza di una esplicita previsione di un termine finale - secondo un orizzonte triennale, nell'ambito del quale sono state poi apportate alcune correzioni - che non comportano alcuna lesione degli impegni già assunti, poiché consentono una pluralità di soluzioni per l'amministrazione interessata alla loro attuazione - assicurando nel breve periodo il concorso delle Regioni alla risoluzione di una grave situazione di emergenza economica del Paese; né è stata data prova della pretesa compressione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) quali prestazioni sanitarie indefettibili. Nondimeno, deve essere rinnovato al legislatore l'invito a corredare le iniziative legislative incidenti sull'erogazione delle prestazioni sociali di rango primario con un'appropriata istruttoria finanziaria, soprattutto al fine di definire in modo appropriato il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017).
La prova della lesione delle prerogative regionali, dipendente dalla riduzione di risorse destinate ai livelli essenziali delle prestazioni, non può consistere in un'apodittica doglianza, ma deve essere sorretta da elementi obiettivi. (Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2016, n. 151 del 2016, n. 127 del 2016, n. 65 del 2016, n. 89 del 2015 e n. 26 del 2014).
La programmazione e la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del principio del buon andamento.