Sentenza 169/2017 (ECLI:IT:COST:2017:169)
Massima numero 42051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Definizione dei costi e fabbisogni standard sanitari - Perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009 - Conseguente mancata delimitazione finanziaria dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) rispetto alle altre spese sanitarie - Possibile incidenza sulle prestazioni sanitarie costituzionalmente necessarie - Monito al legislatore.
Sanità pubblica - Definizione dei costi e fabbisogni standard sanitari - Perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009 - Conseguente mancata delimitazione finanziaria dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) rispetto alle altre spese sanitarie - Possibile incidenza sulle prestazioni sanitarie costituzionalmente necessarie - Monito al legislatore.
Testo
La perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009 - sotto il profilo della definizione del regime dei costi e dei fabbisogni standard sanitari, che dovrebbe assicurare la precisa delimitazione finanziaria dei LEA rispetto alle altre spese sanitarie - tuttora non consente l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previste dall'art. 119 Cost., con possibile violazione degli artt. 32 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., nei casi in cui eventuali disposizioni di legge trasferiscano "a cascata", attraverso i diversi livelli di governo territoriale, gli effetti delle riduzioni finanziarie sulle prestazioni sanitarie costituzionalmente necessarie. La determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione. Da ciò consegue che la separazione e l'evidenziazione dei costi dei LEA devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici. Inoltre, ferma restando la discrezionalità politica del legislatore nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - di tali livelli, una volta che questi siano stati correttamente individuati non è possibile limitarne concretamente l'erogazione attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica. In definitiva - in attesa di una piena definizione dei fabbisogni LEA - misure più calibrate e più stabili di quelle fino ad oggi assunte sono utili per la riqualificazione di un servizio fondamentale per la collettività come quello sanitario, considerato che la programmazione e la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del principio del buon andamento. (Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2016, n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 273 del 2013 e n. 36 del 2004).
La perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009 - sotto il profilo della definizione del regime dei costi e dei fabbisogni standard sanitari, che dovrebbe assicurare la precisa delimitazione finanziaria dei LEA rispetto alle altre spese sanitarie - tuttora non consente l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previste dall'art. 119 Cost., con possibile violazione degli artt. 32 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., nei casi in cui eventuali disposizioni di legge trasferiscano "a cascata", attraverso i diversi livelli di governo territoriale, gli effetti delle riduzioni finanziarie sulle prestazioni sanitarie costituzionalmente necessarie. La determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione. Da ciò consegue che la separazione e l'evidenziazione dei costi dei LEA devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici. Inoltre, ferma restando la discrezionalità politica del legislatore nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - di tali livelli, una volta che questi siano stati correttamente individuati non è possibile limitarne concretamente l'erogazione attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica. In definitiva - in attesa di una piena definizione dei fabbisogni LEA - misure più calibrate e più stabili di quelle fino ad oggi assunte sono utili per la riqualificazione di un servizio fondamentale per la collettività come quello sanitario, considerato che la programmazione e la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del principio del buon andamento. (Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2016, n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 273 del 2013 e n. 36 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 05/05/2009
n. 42
art. 8