Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Tardività e difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Nel giudizio in via principale avente ad oggetto il d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, sono dichiarati inammissibili, per carenza di legittimazione, l'intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF Italia) e - in via preliminare e assorbente - per tardività, quello dell'Associazione "Amici del Parco Archeologico di Pantelleria", in quanto effettuato oltre il termine previsto dagli artt. 4, comma 4, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 226 del 2003).
Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seg. della legge n. 87 del 1953, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016).