Prescrizione e decadenza - In genere - Responsabilità civile per illeciti societari - Azioni di risarcimento nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione - Decorrenza del termine di prescrizione dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato, anziché dalla obiettiva conoscibilità o conoscenza del danno - Denunciata irragionevole disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 187001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, sez. quindicesima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dell’art. 15, comma 3, del d.l.gs. n. 39 del 2010, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento, anziché dalla obiettiva conoscibilità o conoscenza del danno. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui il dies a quo indicato per le azioni risarcitorie nei confronti dei revisori deve identificarsi sempre in quello in cui il danno diviene oggettivamente conoscibile, non potendosi ragionevolmente essere differenziato con quanto stabilito per amministratori e sindaci, da un lato, non trova riscontro nel dato testuale delle disposizioni codicistiche che regolano la prescrizione delle varie azioni risarcitorie nei confronti di questi ultimi; dall’altro lato, dà per acquisita un’opzione ermeneutica che, nell’ambito degli illeciti societari, non è assurta al rango di diritto vivente. In una simile situazione di incertezza, le norme sulla prescrizione delle corrispondenti azioni di responsabilità di amministratori e sindaci costituiscono un tertium comparationis del tutto precario e non adeguato a uno scrutinio incentrato sulla irragionevole disparità di trattamento.