Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione della potestà legislativa regionale in materie di competenza concorrente e inosservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché del principio di leale collaborazione - Deposito tardivo della deliberazione giuntale di ratifica del decreto presidenziale di impugnazione, nonché di quest'ultimo - Difetto di legittimazione processuale attiva del Presidente della Regione - Inammissibilità del ricorso.
Energia - Nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione della potestà legislativa regionale in materie di competenza concorrente e inosservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché del principio di leale collaborazione - Deposito tardivo della deliberazione giuntale di ratifica del decreto presidenziale di impugnazione, nonché di quest'ultimo - Difetto di legittimazione processuale attiva del Presidente della Regione - Inammissibilità del ricorso.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1, 4, 5 e 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, è dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. A prescindere dai motivi che hanno determinato il tardivo deposito della deliberazione della Giunta di ratifica del decreto presidenziale, con cui è stata assunta la determinazione all'impugnativa indicata, il ricorso è comunque inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva in capo al Presidente della Regione, dal momento che il decreto presidenziale è stato depositato oltre il termine (dieci giorni successivi alla proclamazione) entro cui, in base allo statuto regionale, egli può compiere gli atti improrogabili e urgenti di competenza della Giunta, tra i quali rientra, a norma dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, la deliberazione alle impugnative davanti alla Corte costituzionale, stante anche quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. l), dello statuto regionale. (Precedente specifico citato: sentenza n. 110 del 2016).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1, 4, 5 e 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, è dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. A prescindere dai motivi che hanno determinato il tardivo deposito della deliberazione della Giunta di ratifica del decreto presidenziale, con cui è stata assunta la determinazione all'impugnativa indicata, il ricorso è comunque inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva in capo al Presidente della Regione, dal momento che il decreto presidenziale è stato depositato oltre il termine (dieci giorni successivi alla proclamazione) entro cui, in base allo statuto regionale, egli può compiere gli atti improrogabili e urgenti di competenza della Giunta, tra i quali rientra, a norma dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, la deliberazione alle impugnative davanti alla Corte costituzionale, stante anche quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. l), dello statuto regionale. (Precedente specifico citato: sentenza n. 110 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 1
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 4
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 5
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 6
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 5
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
co. 2