Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41975  41976  41977  41978  41979  41980  41981  41982  41983  41984  41985  41986  41987  41988  41989  41990  41991  41992  41993  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Energia - Nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione della potestà legislativa regionale in materie di competenza concorrente e inosservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché del principio di leale collaborazione - Deposito tardivo della deliberazione giuntale di ratifica del decreto presidenziale di impugnazione, nonché di quest'ultimo - Difetto di legittimazione processuale attiva del Presidente della Regione - Inammissibilità del ricorso.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1, 4, 5 e 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, è dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. A prescindere dai motivi che hanno determinato il tardivo deposito della deliberazione della Giunta di ratifica del decreto presidenziale, con cui è stata assunta la determinazione all'impugnativa indicata, il ricorso è comunque inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva in capo al Presidente della Regione, dal momento che il decreto presidenziale è stato depositato oltre il termine (dieci giorni successivi alla proclamazione) entro cui, in base allo statuto regionale, egli può compiere gli atti improrogabili e urgenti di competenza della Giunta, tra i quali rientra, a norma dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, la deliberazione alle impugnative davanti alla Corte costituzionale, stante anche quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. l), dello statuto regionale. (Precedente specifico citato: sentenza n. 110 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 1

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 4

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 5

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 6

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 5

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32    co. 2