Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41974  41976  41977  41978  41979  41980  41981  41982  41983  41984  41985  41986  41987  41988  41989  41990  41991  41992  41993  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Decreto-legge - Misure per lo sviluppo, la crescita e l'occupazione (c.d. "Sblocca Italia") - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza - Impugnazione dell'intero decreto-legge - Difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera ad impugnare - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto della necessaria piena corrispondenza quanto ad oggetto tra ricorso e delibera autorizzativa, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 77 Cost., dell'intero d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014. La deliberazione con cui la Giunta regionale si è determinata all'impugnazione non menziona il decreto-legge nella sua interezza. (Precedente citato: sentenza n. 153 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art.   co. 

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte