Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - Disciplina per mezzo di decreto-legge - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione dei presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza - Riferimento a parametro non evocato nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.
Energia - Nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - Disciplina per mezzo di decreto-legge - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione dei presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza - Riferimento a parametro non evocato nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto della necessaria piena corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa, la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Abruzzo, in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che contiene una nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, stabilendone l'urgenza e l'indifferibilità. La deliberazione della Giunta ad impugnare non include tale parametro fra quelli di cui si lamenta la violazione ad opera della disposizione censurata. (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016).
È dichiarata inammissibile, per difetto della necessaria piena corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa, la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Abruzzo, in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che contiene una nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, stabilendone l'urgenza e l'indifferibilità. La deliberazione della Giunta ad impugnare non include tale parametro fra quelli di cui si lamenta la violazione ad opera della disposizione censurata. (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co.
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte