Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41974  41975  41977  41978  41979  41980  41981  41982  41983  41984  41985  41986  41987  41988  41989  41990  41991  41992  41993  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Energia - Nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - Disciplina per mezzo di decreto-legge - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione dei presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza - Riferimento a parametro non evocato nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto della necessaria piena corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa, la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Abruzzo, in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che contiene una nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, stabilendone l'urgenza e l'indifferibilità. La deliberazione della Giunta ad impugnare non include tale parametro fra quelli di cui si lamenta la violazione ad opera della disposizione censurata. (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte