Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio, pianificazione urbanistica ed edilizia, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di tutela della salute - Genericità e difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Energia - Nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio, pianificazione urbanistica ed edilizia, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di tutela della salute - Genericità e difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto e genericità di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 118 Cost., dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, che contiene una nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, stabilendone l'urgenza e l'indifferibilità. Da un lato, l'evocazione degli artt. 117, secondo comma - peraltro contraddetta dall'assunto che la norma impugnata inciderebbe su materie di competenza legislativa concorrente - e 118 Cost. risulta immotivata; dall'altro, la censura proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. è generica, non essendo argomentata in relazione alle singole disposizioni - connotate da varietà contenutistica, seppur astretta da un'omogeneità di fondo - di cui l'articolo impugnato si compone, e finisce per risultare priva di un'adeguata motivazione, esigenza che si pone in termini particolarmente pregnanti nei giudizi in via principale. (Precedente citato: sentenza n. 244 del 2016).
È dichiarata inammissibile, per difetto e genericità di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 118 Cost., dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, che contiene una nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, stabilendone l'urgenza e l'indifferibilità. Da un lato, l'evocazione degli artt. 117, secondo comma - peraltro contraddetta dall'assunto che la norma impugnata inciderebbe su materie di competenza legislativa concorrente - e 118 Cost. risulta immotivata; dall'altro, la censura proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. è generica, non essendo argomentata in relazione alle singole disposizioni - connotate da varietà contenutistica, seppur astretta da un'omogeneità di fondo - di cui l'articolo impugnato si compone, e finisce per risultare priva di un'adeguata motivazione, esigenza che si pone in termini particolarmente pregnanti nei giudizi in via principale. (Precedente citato: sentenza n. 244 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co.
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte