Energia - Nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - Disciplina per mezzo di decreto-legge - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che contiene una nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, stabilendone l'urgenza e l'indifferibilità. Considerati la notoria situazione di crisi economica sistemica, il tenore delle disposizioni censurate e la ratio che le ispira, non sono riscontrabili né la mancanza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza né l'irragionevolezza o l'arbitrarietà della loro valutazione. Dalla loro mera lettura ne emerge inoltre la portata precettiva e la immediata e diretta applicabilità. Infine, la normativa risulta omogenea sia al suo interno, dal momento che si compone di disposizioni che disciplinano organicamente misure volte alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, sia, per ratio, al contenuto dell'intero d.l. n. 133 del 2014, il quale, nonostante la diversità dei settori in cui interviene, reca una normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita. (Precedenti citati: sentenza n. 244 del 2016, n. 220 del 2013 e n. 22 del 2012).
Il sindacato costituzionale sulla mancanza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge è circoscritto ai casi di evidente mancanza o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione. (Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 10 del 2015, n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 del 2010, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007).
La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 2017).
Il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., si ricollega ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012).