Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41974  41975  41976  41977  41978  41980  41981  41982  41983  41984  41985  41986  41987  41988  41989  41990  41991  41992  41993  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens sostitutivo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle ragioni di censura e assenza di certezza in ordine alla mancata applicazione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, promosso dalle Regioni Abruzzo e Veneto, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta sostituzione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 1, comma 240, lett. a), della legge n. 208 del 2015. La disposizione sopravvenuta non soddisfa le ragioni dedotte dalle ricorrenti; inoltre, la norma originaria è di natura autoapplicativa, difettando così la certezza in ordine al requisito della sua mancata applicazione.

Lo ius superveniens determina la cessazione della materia del contendere quando la modifica della norma impugnata sia satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso e questa non abbia medio tempore ricevuto applicazione. (Precedente citato: sentenza n. 50 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 1

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte