Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens sostitutivo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle ragioni di censura e assenza di certezza in ordine alla mancata applicazione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, promosso dalle Regioni Abruzzo e Veneto, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta sostituzione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 1, comma 240, lett. a), della legge n. 208 del 2015. La disposizione sopravvenuta non soddisfa le ragioni dedotte dalle ricorrenti; inoltre, la norma originaria è di natura autoapplicativa, difettando così la certezza in ordine al requisito della sua mancata applicazione.
Lo ius superveniens determina la cessazione della materia del contendere quando la modifica della norma impugnata sia satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso e questa non abbia medio tempore ricevuto applicazione. (Precedente citato: sentenza n. 50 del 2017).