Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41974  41975  41976  41977  41978  41979  41981  41982  41983  41984  41985  41986  41987  41988  41989  41990  41991  41992  41993  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Riconosciuto carattere di interesse strategico e di pubblica utilità - Conseguente loro urgenza e indifferibilità - Attrazione in sussidiarietà delle relative funzioni amministrative - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione delle funzioni amministrative regionali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - qualificava le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale indicate come di interesse strategico e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L'intervento normativo impugnato riguarda un ambito circoscritto, con riferimento al quale si esplicitano, seppur sinteticamente, le ragioni di unitarietà e proporzionalità fondanti la chiamata in sussidiarietà. In tale contesto l'accentramento realizzato non risulta sproporzionato, bensì coerente col carattere strategico degli interventi cui si rivolge e si giustifica alla luce del ruolo centrale nella politica energetica nazionale già riconosciuto alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi. Quanto al preteso effetto acceleratorio e semplificatorio sulla procedura di VIA, il presupposto interpretativo della ricorrente è erroneo, risultando smentito dall'art. 38, comma 6-bis - aggiunto in sede di conversione - il quale rimanda alle normali modalità e competenze di cui al codice dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2016, n. 165 del 2011 e n. 313 del 2010).

Lo Stato può ricorrere alla chiamata in sussidiarietà al fine di allocare e disciplinare una funzione amministrativa pur quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente, quale, ad esempio, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ovvero residuale. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016, n. 278 del 2010, n. 114 del 2017, n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003).

Affinché, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine e che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata e non risulti affetta da irragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2016, n. 7 del 2016, n. 144 del 2014 e n. 232 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 1

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte