Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Riconosciuto carattere di interesse strategico e di pubblica utilità - Conseguente loro urgenza e indifferibilità - Attrazione in sussidiarietà delle relative funzioni amministrative - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione delle funzioni amministrative regionali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - qualificava le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale indicate come di interesse strategico e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L'intervento normativo impugnato riguarda un ambito circoscritto, con riferimento al quale si esplicitano, seppur sinteticamente, le ragioni di unitarietà e proporzionalità fondanti la chiamata in sussidiarietà. In tale contesto l'accentramento realizzato non risulta sproporzionato, bensì coerente col carattere strategico degli interventi cui si rivolge e si giustifica alla luce del ruolo centrale nella politica energetica nazionale già riconosciuto alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi. Quanto al preteso effetto acceleratorio e semplificatorio sulla procedura di VIA, il presupposto interpretativo della ricorrente è erroneo, risultando smentito dall'art. 38, comma 6-bis - aggiunto in sede di conversione - il quale rimanda alle normali modalità e competenze di cui al codice dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2016, n. 165 del 2011 e n. 313 del 2010).
Lo Stato può ricorrere alla chiamata in sussidiarietà al fine di allocare e disciplinare una funzione amministrativa pur quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente, quale, ad esempio, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ovvero residuale. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016, n. 278 del 2010, n. 114 del 2017, n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003).
Affinché, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine e che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata e non risulti affetta da irragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2016, n. 7 del 2016, n. 144 del 2014 e n. 232 del 2011).