Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Riconosciuto carattere di interesse strategico e di pubblica utilità - Conseguente loro urgenza e indifferibilità - Attrazione in sussidiarietà delle relative funzioni amministrative - Ricorso della Regione Veneto - Asserita assenza della necessità dell'intesa - Denunciata violazione della competenza amministrativa regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Riconosciuto carattere di interesse strategico e di pubblica utilità - Conseguente loro urgenza e indifferibilità - Attrazione in sussidiarietà delle relative funzioni amministrative - Ricorso della Regione Veneto - Asserita assenza della necessità dell'intesa - Denunciata violazione della competenza amministrativa regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - qualificava le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale indicate come di interesse strategico e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, la chiamata in sussidiarietà realizzata dalla norma impugnata richiede l'intesa con la Regione per ogni tipologia di titolo abilitativo all'esercizio delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, mentre, con riguardo alle attività minerarie in mare, non si configura alcuna fattispecie di attrazione in sussidiarietà, stante il difetto di competenza regionale in detto ambito. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2016).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - qualificava le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale indicate come di interesse strategico e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, la chiamata in sussidiarietà realizzata dalla norma impugnata richiede l'intesa con la Regione per ogni tipologia di titolo abilitativo all'esercizio delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, mentre, con riguardo alle attività minerarie in mare, non si configura alcuna fattispecie di attrazione in sussidiarietà, stante il difetto di competenza regionale in detto ambito. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 1
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte