Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Attività che comportino variazione degli strumenti urbanistici - Previsione che il relativo rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze amministrative regionali in materia a competenza concorrente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Attività che comportino variazione degli strumenti urbanistici - Previsione che il relativo rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze amministrative regionali in materia a competenza concorrente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 38, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, secondo cui il rilascio dell'autorizzazione alle opere del comma 1, che comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. La norma impugnata realizza una fattispecie di attrazione in sussidiarietà che consente di regolare la funzione amministrativa in rilievo pur quando la materia appartenga alla competenza regionale concorrente o addirittura residuale; in presenza di tale fattispecie, infatti, la distinzione tra normativa di principio e normativa di dettaglio è destinata a dissolversi, dovendosi piuttosto valutare la rispondenza della norma, da un lato, ai criteri dell'art. 118 Cost. per allocazione e disciplina e, dall'altro, al principio di leale collaborazione. (Precedente citato: sentenza n. 6 del 2004).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 38, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, secondo cui il rilascio dell'autorizzazione alle opere del comma 1, che comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. La norma impugnata realizza una fattispecie di attrazione in sussidiarietà che consente di regolare la funzione amministrativa in rilievo pur quando la materia appartenga alla competenza regionale concorrente o addirittura residuale; in presenza di tale fattispecie, infatti, la distinzione tra normativa di principio e normativa di dettaglio è destinata a dissolversi, dovendosi piuttosto valutare la rispondenza della norma, da un lato, ai criteri dell'art. 118 Cost. per allocazione e disciplina e, dall'altro, al principio di leale collaborazione. (Precedente citato: sentenza n. 6 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 2
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte