Prescrizione e decadenza - In genere - Responsabilità civile - Azioni di risarcimento nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione - Decorrenza del termine di prescrizione dal deposito della relazione di revisione, in un momento in cui il diritto non è ancora sorto o il danneggiato non è a conoscenza del danno subito - Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 187001).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, quindicesima sez. civile, in riferimento agli artt. 3 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, e 24 Cost., dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui individua nel momento del deposito della relazione di revisione il dies a quo per far valere le pretese creditorie relative alle specifiche azioni di responsabilità nei confronti dei revisori, facendo così decorrere il termine di prescrizione prima che il danno risarcibile si produca e diventi conoscibile. La disposizione censurata, oltre ad allinearsi alla durata del termine di prescrizione stabilita per le azioni derivanti dai rapporti sociali (art. 2949, primo comma, cod. civ.), va interpretata distinguendo fra le pretese della società che ha conferito l’incarico di revisione e quelle di soci o di terzi. Nel primo caso, il tipo di responsabilità che grava sul revisore – solidalmente responsabile, con gli amministratori, anche là dove il suo contributo al danno cagionato sia stato minimo – rende meritevole di particolare attenzione il suo interesse a non doversi difendere a distanza di diversi anni, a causa dell’inerzia del danneggiato; né è apprezzabile il rischio di una condotta dolosa del revisore, in quanto in tale ipotesi può trovare applicazione una delle cause di sospensione della decorrenza del termine (in particolare, l’art. 2941, primo comma, numero 8, cod. civ.). Nel secondo caso, il deposito di una relazione di revisione erronea o scorretta può ingenerare un affidamento solo potenzialmente idoneo a sviare la libertà negoziale, cosicché il dies a quo non può retrocedere a un momento antecedente lo stesso perfezionamento del fatto illecito, cui testualmente fa riferimento l’art. 2947 cod. civ.