Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41974  41975  41976  41977  41978  41979  41980  41981  41982  41983  41984  41986  41987  41988  41989  41990  41991  41992  41993  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Trasferimento dalle Regioni al Ministero dell'ambiente della competenza al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, modificando il punto 7) dell'allegato II della parte seconda del cod. ambiente, sottrae alla Regione la competenza sui procedimenti di VIA afferenti ai progetti relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. Poiché la VIA è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca, ove pure siano presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi che all'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale nella materia della tutela dell'ambiente - cui va iscritta la procedura di VIA - conseguono, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà e, dall'altro, la spettanza allo stesso del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche ad organi centrali, ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - della cui violazione la ricorrente nella fattispecie non si duole - senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2013, n. 20 del 2012, n. 278 del 2010, n. 221 del 2010, n. 234 del 2009, n. 225 del 2009 e n. 114 del 2017).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina in tema di VIA e la relativa procedura vanno ascritte alla materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 117 del 2015, n. 199 del 2014 e n. 221 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 3

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte