Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Rinuncia [parziale] al ricorso - Tardività del deposito della relativa delibera di Giunta - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Rinuncia [parziale] al ricorso - Tardività del deposito della relativa delibera di Giunta - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, promosso dalla Regione Abruzzo, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia [parziale] al ricorso depositata in prossimità dell'udienza. La deliberazione della Giunta regionale in tal senso non è stata infatti prodotta in tempo utile per poter essere presa in considerazione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, promosso dalla Regione Abruzzo, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia [parziale] al ricorso depositata in prossimità dell'udienza. La deliberazione della Giunta regionale in tal senso non è stata infatti prodotta in tempo utile per poter essere presa in considerazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 4
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte