Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) sulla terraferma - Procedure regionali di VIA in corso - Regime transitorio - Inutile decorso del termine - Avocazione del procedimento allo Stato - Ricorso delle Regioni Abruzzo, Lombardia e Veneto - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e sussidiarietà, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Abruzzo, Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre anche la norma impugnata, sempre in tema di VIA - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali, ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - della cui violazione le ricorrenti nella fattispecie non si dolgono - senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio. (Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017).
La previsione di un termine entro cui il procedimento di VIA deve concludersi è espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2009, n. 383 del 2005, n. 336 del 2005 e n. 43 del 2004).