Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41974  41975  41976  41977  41978  41979  41980  41981  41982  41983  41984  41985  41986  41988  41989  41990  41991  41992  41993  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) sulla terraferma - Procedure regionali di VIA in corso - Regime transitorio - Inutile decorso del termine - Avocazione del procedimento allo Stato - Ricorso delle Regioni Abruzzo, Lombardia e Veneto - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e sussidiarietà, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Abruzzo, Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre anche la norma impugnata, sempre in tema di VIA - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali, ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - della cui violazione le ricorrenti nella fattispecie non si dolgono - senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio. (Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017).

La previsione di un termine entro cui il procedimento di VIA deve concludersi è espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2009, n. 383 del 2005, n. 336 del 2005 e n. 43 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 4

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte