Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41974  41975  41976  41977  41978  41979  41980  41981  41982  41983  41984  41985  41986  41987  41989  41990  41991  41992  41993  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) sulla terraferma - Procedure regionali di VIA in corso - Regime transitorio - Inutile decorso del termine - Avocazione del procedimento allo Stato - Ricorso delle Regioni Marche, Puglia e Lombardia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Marche, Puglia e Lombardia in riferimento all'art. 120 Cost., anche in relazione all'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Il parametro evocato non trova applicazione nella fattispecie in considerazione, la quale comunque non verte in un ambito di competenza regionale, ma esclusivo del legislatore statale, che, in materia di tutela dell'ambiente, si riappropria della procedura di VIA. Peraltro, l'attrazione delle funzioni non attinge al livello locale, ma a quello regionale, presso il quale erano allocate prima dell'accentramento; infine, l'avocazione avviene per esigenze unitarie nazionali di sfruttamento delle risorse energetiche.

Nel disporre l'avocazione di una funzione amministrativa, la valutazione della necessità del conferimento ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall'organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non da un organo legislativo operante ad un livello territoriale inferiore. (Precedente citato: sentenza n. 6 del 2004).

Quando si applica il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., le esigenze unitarie che giustificano l'attrazione della funzione amministrativa per sussidiarietà consentono anche di conservare in capo allo Stato poteri acceleratori da esercitare nei confronti degli organi della Regione che restino inerti, cosicché la già avvenuta assunzione di una funzione amministrativa in via sussidiaria legittima l'intervento sollecitatorio diretto a vincere l'inerzia regionale. (Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003).

Non può farsi discendere dall'art. 120, secondo comma, Cost. una riserva a favore della legge statale di ogni disciplina del potere sostitutivo, dovendosi viceversa riconoscere che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, prevede anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi. (Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2009 e n. 43 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 4

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/2003  n. 131  art. 8    co. 1