Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) sulla terraferma - Procedure regionali di VIA in corso - Regime transitorio - Inutile decorso del termine - Avocazione del procedimento allo Stato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) sulla terraferma - Procedure regionali di VIA in corso - Regime transitorio - Inutile decorso del termine - Avocazione del procedimento allo Stato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. L'asserito aggravio del lavoro della Commissione VIA nazionale che la norma impugnata determinerebbe costituisce un mero inconveniente di fatto, che non è idoneo ad introdurre il giudizio di legittimità di una norma, in quanto non direttamente riferibile alla previsione normativa, invece ricollegabile a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione, non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2014, n. 114 del 2017, n. 270 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 158 del 2014 e n. 362 del 2008).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. L'asserito aggravio del lavoro della Commissione VIA nazionale che la norma impugnata determinerebbe costituisce un mero inconveniente di fatto, che non è idoneo ad introdurre il giudizio di legittimità di una norma, in quanto non direttamente riferibile alla previsione normativa, invece ricollegabile a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione, non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2014, n. 114 del 2017, n. 270 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 158 del 2014 e n. 362 del 2008).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 4
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte