Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) sulla terraferma - Procedure regionali di VIA in corso - Regime transitorio - Inutile decorso del termine - Avocazione del procedimento allo Stato - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) sulla terraferma - Procedure regionali di VIA in corso - Regime transitorio - Inutile decorso del termine - Avocazione del procedimento allo Stato - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Il principio, invocato dalla ricorrente, di corrispondenza tra la spettanza delle spese istruttorie ed il livello di governo a cui è attribuito il procedimento impone che, a seguito del legittimo trasferimento della procedura di VIA all'amministrazione centrale, gli oneri di spesa istruttori conseguenti siano devoluti al bilancio dello Stato, senza pregiudizio alcuno per l'autonomia finanziaria regionale. D'altra parte, la stessa Regione prospetta la violazione come consequenziale all'illegittima assegnazione allo Stato dei procedimenti pendenti: esclusa quest'ultima, difetta anche la prima.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Il principio, invocato dalla ricorrente, di corrispondenza tra la spettanza delle spese istruttorie ed il livello di governo a cui è attribuito il procedimento impone che, a seguito del legittimo trasferimento della procedura di VIA all'amministrazione centrale, gli oneri di spesa istruttori conseguenti siano devoluti al bilancio dello Stato, senza pregiudizio alcuno per l'autonomia finanziaria regionale. D'altra parte, la stessa Regione prospetta la violazione come consequenziale all'illegittima assegnazione allo Stato dei procedimenti pendenti: esclusa quest'ultima, difetta anche la prima.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 4
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte