Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41974  41975  41976  41977  41978  41979  41980  41981  41982  41983  41984  41985  41986  41987  41988  41989  41990  41992  41993  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) sulla terraferma - Procedure regionali di VIA in corso - Regime transitorio - Inutile decorso del termine - Avocazione del procedimento allo Stato - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Il principio, invocato dalla ricorrente, di corrispondenza tra la spettanza delle spese istruttorie ed il livello di governo a cui è attribuito il procedimento impone che, a seguito del legittimo trasferimento della procedura di VIA all'amministrazione centrale, gli oneri di spesa istruttori conseguenti siano devoluti al bilancio dello Stato, senza pregiudizio alcuno per l'autonomia finanziaria regionale. D'altra parte, la stessa Regione prospetta la violazione come consequenziale all'illegittima assegnazione allo Stato dei procedimenti pendenti: esclusa quest'ultima, difetta anche la prima.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 4

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte