Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens sostitutivo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle ragioni di censura e possibile applicazione medio tempore della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens sostitutivo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle ragioni di censura e possibile applicazione medio tempore della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalle Regioni Abruzzo e Veneto, dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014,deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta sostituzione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015, che ha disciplinato le modalità di rilascio del titolo concessorio unico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La disposizione sopravvenuta non soddisfa le ragioni dedotte dalle ricorrenti, atteso che il titolo concessorio unico viene mantenuto con i suoi connotati originari (salvo che per quanto concerne la possibilità di proroga, non riguardata dalle censure regionali), seppure accanto ai precedenti titoli abilitativi; inoltre, la norma impugnata può aver ricevuto frattanto applicazione in ragione del dettato del comma 8 del medesimo art. 38, il quale prevede che, su istanza del titolare o del richiedente, il comma 5 possa essere applicato anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 ed ai procedimenti in corso.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalle Regioni Abruzzo e Veneto, dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014,deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta sostituzione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015, che ha disciplinato le modalità di rilascio del titolo concessorio unico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La disposizione sopravvenuta non soddisfa le ragioni dedotte dalle ricorrenti, atteso che il titolo concessorio unico viene mantenuto con i suoi connotati originari (salvo che per quanto concerne la possibilità di proroga, non riguardata dalle censure regionali), seppure accanto ai precedenti titoli abilitativi; inoltre, la norma impugnata può aver ricevuto frattanto applicazione in ragione del dettato del comma 8 del medesimo art. 38, il quale prevede che, su istanza del titolare o del richiedente, il comma 5 possa essere applicato anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 ed ai procedimenti in corso.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 5
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte