Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41973  41974  41975  41976  41977  41978  41979  41980  41981  41982  41983  41984  41985  41986  41987  41988  41989  41990  41991  41992  41994  41995  41996  41997  41998  41999  42000  42001  42002  42003  42004  42005  42006  42007  42008


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Disciplina del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione della disciplina comunitaria - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione alla direttiva 94/22/CE, dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - disciplinava le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La censura è del tutto generica, in quanto la ricorrente non indica i parametri interposti che assume violati, limitandosi ad un rinvio all'intero corpo della direttiva n. 94/22/CE del 1994. (Precedente citato: sentenza n. 156 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 5

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  30/05/1994  n. 22  art.