Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Disciplina del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione della disciplina comunitaria - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Disciplina del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione della disciplina comunitaria - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione alla direttiva 94/22/CE, dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - disciplinava le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La censura è del tutto generica, in quanto la ricorrente non indica i parametri interposti che assume violati, limitandosi ad un rinvio all'intero corpo della direttiva n. 94/22/CE del 1994. (Precedente citato: sentenza n. 156 del 2016).
È dichiarata inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione alla direttiva 94/22/CE, dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - disciplinava le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La censura è del tutto generica, in quanto la ricorrente non indica i parametri interposti che assume violati, limitandosi ad un rinvio all'intero corpo della direttiva n. 94/22/CE del 1994. (Precedente citato: sentenza n. 156 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 5
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 30/05/1994
n. 22
art.