Sentenza 116/2024 (ECLI:IT:COST:2024:116)
Massima numero 46303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  05/06/2024;  Decisione del  05/06/2024
Deposito del 02/07/2024; Pubblicazione in G. U. 03/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46310  46311  46312


Titolo
Reati e pene - In genere - Principio di offensività - Caratteri - Precetto rivolto al legislatore, come limite alla sua discrezionalità (offensività "in astratto") - Conseguente possibilità di reprimere solo le condotte lesive, o idonee a mettere in pericolo, beni meritevoli di protezione, valutate in modo non irrazionale né arbitrario - Divieto, salvo eccezioni, di sanzionare la responsabilità penale c.d. d'autore - Criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune (offensività "in concreto"). (Classif. 210001).

Testo

Il principio di offensività opera su due piani distinti. Da un lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”); nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto sotto il presidio di questa Corte. Dall’altro lato, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”). (Precedenti: S. 28/2024 - mass. 46019; S. 225/2008 - mass. 32614; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 519/2000; S. 263/2000).

Il rispetto del principio di offensività (nullum crimen sine iniuria), desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., comporta che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di legalità, consistano, altresì, in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo. (Precedente: S. 354/2002 - mass. 27220).

Affinché il principio di offensività possa ritenersi rispettato, occorre che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit. (Precedenti: S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 225/2008 - mass. 32613; S. 333/1991 - mass. 17540).

Il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato e non connessi alla condotta, perché così si introdurrebbe una responsabilità penale c.d. d’autore, che si pone in aperta violazione del principio di offensività. (Precedenti: S. 249/2010 - mass. 34820; S. 263/2000 - mass. 25484; S. 370/1996; S. 360/1995 - mass. 22565; S. 14/1971 - mass. 5396; S. 110/1968).

Le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela. (Precedente: S. 211/2022 - mass. 45138).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte