Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Disciplina del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Disciplina del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - disciplinava le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. In un'ottica acceleratoria e semplificatoria, non è di per sé irragionevole attribuire i poteri ex ante solo per il caso in cui effettivamente sia scoperto un giacimento suscettibile di sviluppo, situazione in cui potranno essere concretamente esercitati, mentre l'eventuale difficoltà di specificazione delle aree interessate dal programma generale di lavori sulla base del quale rilasciare il titolo concessorio unico, preteso indice di irragionevolezza, costituisce un mero inconveniente di fatto. (Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - disciplinava le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. In un'ottica acceleratoria e semplificatoria, non è di per sé irragionevole attribuire i poteri ex ante solo per il caso in cui effettivamente sia scoperto un giacimento suscettibile di sviluppo, situazione in cui potranno essere concretamente esercitati, mentre l'eventuale difficoltà di specificazione delle aree interessate dal programma generale di lavori sulla base del quale rilasciare il titolo concessorio unico, preteso indice di irragionevolezza, costituisce un mero inconveniente di fatto. (Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 5
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte