Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata mancanza di un'intesa in senso forte, nemmeno in sede di conferenza di servizi - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente e delle funzioni amministrative delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata mancanza di un'intesa in senso forte, nemmeno in sede di conferenza di servizi - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente e delle funzioni amministrative delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. dell'art. 38, comma 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014 che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, concorre a disciplinare il titolo concessorio unico. La ricorrente, la quale lamenta che la norma impugnata non prevederebbe un'intesa in senso forte con la Regione, nemmeno in sede di conferenza di servizi, non chiarisce la ragione per cui l'intesa impugnata [per le attività da svolgere in terraferma] non sarebbe "forte" e neppure in che modo l'asserita impropria previsione di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) determinerebbe la violazione dei parametri evocati, per cui le argomentazioni non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 312 del 2013 e n. 88 del 2014).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. dell'art. 38, comma 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014 che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, concorre a disciplinare il titolo concessorio unico. La ricorrente, la quale lamenta che la norma impugnata non prevederebbe un'intesa in senso forte con la Regione, nemmeno in sede di conferenza di servizi, non chiarisce la ragione per cui l'intesa impugnata [per le attività da svolgere in terraferma] non sarebbe "forte" e neppure in che modo l'asserita impropria previsione di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) determinerebbe la violazione dei parametri evocati, per cui le argomentazioni non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 312 del 2013 e n. 88 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 6
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte