Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di sussidiarietà, nonché delle funzioni amministrative di competenza regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di sussidiarietà, nonché delle funzioni amministrative di competenza regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 6, lett. a), del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, concorre a disciplinare il titolo concessorio unico, a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre anche la norma impugnata, sempre in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 6, lett. a), del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, concorre a disciplinare il titolo concessorio unico, a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre anche la norma impugnata, sempre in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 6
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte