Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Attività in terraferma - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio unico - Ricorso delle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto - Denunciata violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché delle funzioni amministrative di competenza regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Attività in terraferma - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio unico - Ricorso delle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto - Denunciata violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché delle funzioni amministrative di competenza regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, nella parte in cui, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, prevede che il titolo concessorio unico è accordato, per le attività da svolgere in terraferma, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione territorialmente interessata. L'assunto presupposto delle censure - che la norma impugnata realizzi una fattispecie di attrazione in sussidiarietà, la quale, per essere legittima, imporrebbe il modulo collaborativo dell'intesa con la Regione - contrasta con i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica la sussistenza di una competenza regionale, che invece non hanno con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017 e n. 39 del 2017).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, nella parte in cui, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, prevede che il titolo concessorio unico è accordato, per le attività da svolgere in terraferma, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione territorialmente interessata. L'assunto presupposto delle censure - che la norma impugnata realizzi una fattispecie di attrazione in sussidiarietà, la quale, per essere legittima, imporrebbe il modulo collaborativo dell'intesa con la Regione - contrasta con i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica la sussistenza di una competenza regionale, che invece non hanno con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017 e n. 39 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 6
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte