Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Attività in terraferma - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio unico mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma - Ricorso delle Regioni Marche e Puglia - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Attività in terraferma - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio unico mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma - Ricorso delle Regioni Marche e Puglia - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Marche e Puglia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 201, che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, prevede che il titolo concessorio unico, per le attività da svolgere in terraferma, è accordato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione territorialmente interessata. La discriminazione che la norma realizza tra attività minerarie sulla terraferma ed omologhe attività in mare - subordinando solo per le prime il rilascio del titolo concessorio unico all'intesa con la Regione - si giustifica in ragione del rilievo che nel secondo caso, diversamente dall'altro, non sussiste alcuna competenza regionale con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, onde l'impossibilità di configurare una fattispecie di attrazione in sussidiarietà e la necessità dell'intesa che essa implica.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Marche e Puglia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 201, che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, prevede che il titolo concessorio unico, per le attività da svolgere in terraferma, è accordato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione territorialmente interessata. La discriminazione che la norma realizza tra attività minerarie sulla terraferma ed omologhe attività in mare - subordinando solo per le prime il rilascio del titolo concessorio unico all'intesa con la Regione - si giustifica in ragione del rilievo che nel secondo caso, diversamente dall'altro, non sussiste alcuna competenza regionale con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, onde l'impossibilità di configurare una fattispecie di attrazione in sussidiarietà e la necessità dell'intesa che essa implica.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 6
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte