Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 41999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Attività minerarie nel settore degli idrocarburi svolte in mare - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà, nonché delle competenze amministrative regionali - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.
Energia - Attività minerarie nel settore degli idrocarburi svolte in mare - Disciplina per il rilascio del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà, nonché delle competenze amministrative regionali - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art 38, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che rispettivamente disciplinano le modalità di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di opere e interventi relativi al titolo concessorio unico di cui al precedente comma 5, e stabiliscono le garanzie economiche richieste alla società richiedente per il rilascio del suddetto titolo. Le censure sono rivolte cumulativamente ed indistintamente ai commi in questione, senza che emerga in maniera chiara in che modo si colleghino agli stessi, cosicché non risulta adeguatamente assolto l'onere motivazionale. (Precedente citato: sentenza n. 244 del 2016).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art 38, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che rispettivamente disciplinano le modalità di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di opere e interventi relativi al titolo concessorio unico di cui al precedente comma 5, e stabiliscono le garanzie economiche richieste alla società richiedente per il rilascio del suddetto titolo. Le censure sono rivolte cumulativamente ed indistintamente ai commi in questione, senza che emerga in maniera chiara in che modo si colleghino agli stessi, cosicché non risulta adeguatamente assolto l'onere motivazionale. (Precedente citato: sentenza n. 244 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 6
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 6
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte