Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 42000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma - Procedimento amministrativo per il rilascio del titolo concessorio unico - Assenza di adeguato coinvolgimento regionale - Violazione delle funzioni amministrative regionali in materia a competenza concorrente e del principio di sussidiarietà - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma - Procedimento amministrativo per il rilascio del titolo concessorio unico - Assenza di adeguato coinvolgimento regionale - Violazione delle funzioni amministrative regionali in materia a competenza concorrente e del principio di sussidiarietà - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., l'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del d.m. con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività. La norma impugnata dalle Regioni Abruzzo, Lombardia e Campania - che incide sulla materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui ricondurre le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma - rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del disciplinare tipo - effettivamente adottato con d.m. 25 marzo 2015 e successivamente abrogato e sostituito dal d.m. 7 dicembre 2016 - realizza una chiamata in sussidiarietà senza alcun coinvolgimento delle Regioni, sebbene occorre prevedere procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, di adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016 e n. 339 del 2009).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., l'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del d.m. con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività. La norma impugnata dalle Regioni Abruzzo, Lombardia e Campania - che incide sulla materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui ricondurre le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma - rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del disciplinare tipo - effettivamente adottato con d.m. 25 marzo 2015 e successivamente abrogato e sostituito dal d.m. 7 dicembre 2016 - realizza una chiamata in sussidiarietà senza alcun coinvolgimento delle Regioni, sebbene occorre prevedere procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, di adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016 e n. 339 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 7
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte