Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 42001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Procedimento amministrativo per il rilascio del titolo concessorio unico - Ambito temporale di applicazione - Estensione ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dell'ambiente ed ai procedimenti in corso - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione delle funzioni amministrative regionali in materia a competenza concorrente e del principio di sussidiarietà - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Procedimento amministrativo per il rilascio del titolo concessorio unico - Ambito temporale di applicazione - Estensione ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dell'ambiente ed ai procedimenti in corso - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione delle funzioni amministrative regionali in materia a competenza concorrente e del principio di sussidiarietà - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che applica le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 12 del 2006), e ai procedimenti in corso. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre la norma impugnata, in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che applica le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 12 del 2006), e ai procedimenti in corso. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre la norma impugnata, in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 8
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte