Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 42002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Procedimento amministrativo per il rilascio del titolo concessorio unico - Ambito temporale di applicazione - Estensione ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dell'ambiente ed ai procedimenti in corso - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Procedimento amministrativo per il rilascio del titolo concessorio unico - Ambito temporale di applicazione - Estensione ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dell'ambiente ed ai procedimenti in corso - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che applica le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 12 del 2006), e ai procedimenti in corso. La censura dedotta dalla ricorrente, che lamenta la violazione del parametro evocato sotto il profilo dell'effetto retroattivo della norma impugnata, non è assistita da adeguata motivazione. (Precedente citato: sentenza n. 131 del 2016).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che applica le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 12 del 2006), e ai procedimenti in corso. La censura dedotta dalla ricorrente, che lamenta la violazione del parametro evocato sotto il profilo dell'effetto retroattivo della norma impugnata, non è assistita da adeguata motivazione. (Precedente citato: sentenza n. 131 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 8
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte