Misure di prevenzione - In genere - Applicazione del principio di offensività - Conseguente necessità che i destinatari siano riconducibili a categorie previste dal cod. antimafia e che sussista una pericolosità sociale attuale - Finalità preventiva delle medesime. (Classif. 156001).
Le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall’autorità amministrativa, sia se adottate dall’autorità giudiziaria, presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal codice antimafia e l’attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura per la sicurezza pubblica.
Non è compatibile con il principio di offensività l’incriminazione dello “status” di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta su una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta, in assenza della violazione di una specifica prescrizione che sia ricollegabile alla condizione soggettiva di destinatario della misura di prevenzione personale.
Imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all’autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. L’indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse non è, in quest’ottica, che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato.