Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Attività svolte in mare - Autorizzazione con decreto ministeriale, sentita la Regione interessata, anziché previa intesa - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché delle funzioni amministrative di competenza regionale - Difetto di interesse concreto e attuale ad agire - Inammissibilità della questione.
È ritenuta inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che introduce una deroga al divieto di attività minerarie in mare per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate. Poiché, per la sua collocazione geografica (priva di sbocchi sul mare), la ricorrente - che mira alla sostituzione del parere con l'intesa con la Regione interessata - non potrebbe mai trovarsi in tale situazione, non può trarre nessuna utilità diretta ed immediata, sul piano sostanziale, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della contestata disciplina legislativa statale. Difettano, dunque, le caratteristiche di concretezza ed attualità che devono necessariamente connotare l'interesse ad agire.
Le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti, in via diretta ed immediata, sulle prerogative costituzionali loro riconosciute dalla Costituzione. Da ciò consegue che è in tale quadro - caratterizzato dalla necessità che l'iniziativa assunta dalle Regioni ricorrenti sia oggettivamente diretta a conseguire l'utilità propria, ovviamente, del tipo di giudizio che, di volta in volta, venga in rilievo - che deve essere valutata la sussistenza dell'interesse ad agire, da postulare soltanto quando esso presenti le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, consistendo in quella utilità diretta ed immediata che il soggetto che agisce può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2009 e n. 216 del 2008).