Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 42005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Attività svolte in mare - Possibile autorizzazione con decreto ministeriale, sentita la Regione interessata, anziché previa intesa - Ricorso delle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché delle funzioni amministrative di competenza regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Attività svolte in mare - Possibile autorizzazione con decreto ministeriale, sentita la Regione interessata, anziché previa intesa - Ricorso delle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché delle funzioni amministrative di competenza regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che introduce una deroga al divieto di attività minerarie in mare, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate. Le censure muovono dal presupposto che la norma impugnata realizzi una fattispecie di attrazione in sussidiarietà, la quale, per essere costituzionalmente legittima, imporrebbe il modulo collaborativo dell'intesa con la Regione. Tuttavia, nella fattispecie non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica la sussistenza di una competenza regionale. Le Regioni, infatti, non hanno alcuna competenza con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare. Ne consegue l'infondatezza della pretesa delle ricorrenti di coinvolgimento regionale, attraverso l'intesa. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017 e n. 39 del 2017).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che introduce una deroga al divieto di attività minerarie in mare, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate. Le censure muovono dal presupposto che la norma impugnata realizzi una fattispecie di attrazione in sussidiarietà, la quale, per essere costituzionalmente legittima, imporrebbe il modulo collaborativo dell'intesa con la Regione. Tuttavia, nella fattispecie non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica la sussistenza di una competenza regionale. Le Regioni, infatti, non hanno alcuna competenza con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare. Ne consegue l'infondatezza della pretesa delle ricorrenti di coinvolgimento regionale, attraverso l'intesa. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017 e n. 39 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 10
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte