Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 42006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Divieto di attività svolta in mare - Deroghe - Possibile autorizzazione, con decreto ministeriale e sentite le Regioni interessate - Applicabilità della deroga anche nel Golfo di Venezia - Ricorso della Regione Veneto - Mera evocazione dei parametri che si assume violati - Ritenuta inammissibilità della questione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Divieto di attività svolta in mare - Deroghe - Possibile autorizzazione, con decreto ministeriale e sentite le Regioni interessate - Applicabilità della deroga anche nel Golfo di Venezia - Ricorso della Regione Veneto - Mera evocazione dei parametri che si assume violati - Ritenuta inammissibilità della questione.
Testo
Sono da ritenere inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 9, 32, 97 e 119, sesto comma, Cost., dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, a fronte del precedente reiterato divieto, consente le attività minerarie nel golfo di Venezia fino a quando non sia definitivamente accertata la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, prevedendo nell'area in questione la sperimentazione delle migliori tecnologie nello svolgimento delle attività minerarie. La ricorrente deduce la violazione dei citati parametri senza offrire adeguata motivazione a supporto dell'asserita illegittimità, sostanzialmente limitandosi ad evocarli.
Sono da ritenere inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 9, 32, 97 e 119, sesto comma, Cost., dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, a fronte del precedente reiterato divieto, consente le attività minerarie nel golfo di Venezia fino a quando non sia definitivamente accertata la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, prevedendo nell'area in questione la sperimentazione delle migliori tecnologie nello svolgimento delle attività minerarie. La ricorrente deduce la violazione dei citati parametri senza offrire adeguata motivazione a supporto dell'asserita illegittimità, sostanzialmente limitandosi ad evocarli.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 10
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 119
co. 6
Altri parametri e norme interposte