Sentenza 170/2017 (ECLI:IT:COST:2017:170)
Massima numero 42007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Divieto di attività svolta in mare - Deroghe - Possibile autorizzazione, con decreto ministeriale e sentite le Regioni interessate - Applicabilità della deroga anche nel Golfo di Venezia - Palese irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Divieto di attività svolta in mare - Deroghe - Possibile autorizzazione, con decreto ministeriale e sentite le Regioni interessate - Applicabilità della deroga anche nel Golfo di Venezia - Palese irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che introduce una deroga al divieto di attività minerarie in mare, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate. La norma impugnata dalla Regione Veneto, a fronte del precedente reiterato divieto, consente nel golfo di Venezia le attività minerarie - quantomeno connotate da un alto grado di rischio ambientale, alla luce della precedente normativa, peraltro ad oggi non abrogata - prevedendo la sperimentazione delle migliori tecnologie, fino a quando non sia definitivamente accertata la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, e prevedendone pertanto l'interruzione quando l'eventuale danno si sia ormai prodotto. In tal modo essa non bilancia affatto i valori che vengono in rilievo, bensì sacrifica agli interessi energetici e fiscali - desumibili dalle finalità esplicitamente perseguite - quello alla salvaguardia dell'ambiente, ossia proprio il bene che l'impianto normativo intenderebbe maggiormente proteggere.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che introduce una deroga al divieto di attività minerarie in mare, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate. La norma impugnata dalla Regione Veneto, a fronte del precedente reiterato divieto, consente nel golfo di Venezia le attività minerarie - quantomeno connotate da un alto grado di rischio ambientale, alla luce della precedente normativa, peraltro ad oggi non abrogata - prevedendo la sperimentazione delle migliori tecnologie, fino a quando non sia definitivamente accertata la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, e prevedendone pertanto l'interruzione quando l'eventuale danno si sia ormai prodotto. In tal modo essa non bilancia affatto i valori che vengono in rilievo, bensì sacrifica agli interessi energetici e fiscali - desumibili dalle finalità esplicitamente perseguite - quello alla salvaguardia dell'ambiente, ossia proprio il bene che l'impianto normativo intenderebbe maggiormente proteggere.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 10
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte