Sentenza 116/2024 (ECLI:IT:COST:2024:116)
Massima numero 46311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  05/06/2024;  Decisione del  05/06/2024
Deposito del 02/07/2024; Pubblicazione in G. U. 03/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46303  46310  46312


Titolo
Misure di prevenzione - In genere - Presupposto e ratio - Necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza violati o messi in pericolo dal destinatario della misura - Possibili limitazioni alla libertà di circolazione. (Classif. 156001).

Testo

Non ogni inadempimento di obblighi generici e indeterminati può essere posto a carico dei destinatari delle misure di prevenzione, ma soltanto quello che si sostanzia in violazioni di specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. (Precedente: S. 99/2020 - mass. 42519).

Tra gli obiettivi specifici dell’applicazione delle misure di prevenzione, vi è quello di garantire l’attuazione della necessaria vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, anche attraverso la previsione di limitazioni della libertà di circolazione. (Precedenti: S. 211/2022; S. 24/2019 - mass. 42485-42486-42487-42489).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte