Sentenza 174/2017 (ECLI:IT:COST:2017:174)
Massima numero 40336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Prestazioni personali e patrimoniali - Riserva di legge a carattere relativo - Necessità che la fonte primaria stabilisca sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore.
Prestazioni personali e patrimoniali - Riserva di legge a carattere relativo - Necessità che la fonte primaria stabilisca sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore.
Testo
Il carattere relativo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. permette di ritenere che spetta all'autorità amministrativa un ampio margine nella delimitazione della fattispecie impositiva e, tuttavia, resta ferma la necessità della fonte primaria, che non può essere relegata sullo sfondo, né essere formulata quale prescrizione normativa in bianco. La norma primaria deve dunque stabilire, anche se non in dettaglio, i contenuti e i modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini. (Precedenti citati: sentenze n. n. 69 del 2017, n. 83 del 2015 e n. 115 del 2011).
Il carattere relativo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. permette di ritenere che spetta all'autorità amministrativa un ampio margine nella delimitazione della fattispecie impositiva e, tuttavia, resta ferma la necessità della fonte primaria, che non può essere relegata sullo sfondo, né essere formulata quale prescrizione normativa in bianco. La norma primaria deve dunque stabilire, anche se non in dettaglio, i contenuti e i modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini. (Precedenti citati: sentenze n. n. 69 del 2017, n. 83 del 2015 e n. 115 del 2011).
La riserva di legge dell'art. 23 Cost. esige che la norma rechi la fissazione di sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa e definisca chiaramente la concreta entità della prestazione imposta. (Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2017, n. 83 del 2015, n. 115 del 2011, n. 350 del 2007 e n. 105 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte