Caccia - Norme della Regione Veneto - Possibilità di esercitare l'attività venatoria in altra forma rispetto a quella per la quale si è optato e in ambiti territoriali di caccia diversi da quelli nei quali il soggetto è autorizzato ad accedere - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 65 della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, che ha inserito i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies nell'art. 14 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993. La norma impugnata dal Governo - nel permettere, sia pure limitatamente, che la caccia sia esercitata in altra forma rispetto a quella per la quale si è optato - si pone in contrasto con l'art. 12 della legge n. 157 del 1992, che obbliga a praticare la caccia in via esclusiva in una delle forme ivi previste e consente alla Regione di intervenire su tale profilo solo nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela. Lo stesso art. 65 - nel prevedere che l'attività venatoria nei confronti della fauna migratoria può essere svolta, per trenta giorni, in ambiti territoriali di caccia diversi da quelli nei quali il soggetto è autorizzato ad accedere, senza prescrivere una richiesta preventiva all'amministrazione competente - viola l'art. 14 della legge n. 157 del 1992, che detta richiesta contempla proprio al fine di permettere agli organi di gestione un'attività di verifica periodica dell'adeguatezza del rapporto tra i cacciatori autorizzati e la porzione di territorio interessata (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 278 del 2012).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, che sono tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema. Tale legge stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, con la conseguenza che i livelli di tutela in essa fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017, n. 74 del 2017 e n. 4 del 2000).
Con l'art. 14 della legge n. 157 del 1992, il legislatore statale ha inteso circoscrivere il territorio di caccia, determinando, allo stesso tempo, uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale è autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria, e ciò anche al fine di valorizzare il ruolo della comunità insediata in quel territorio, chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, a gestire le risorse faunistiche. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000).