Sentenza 174/2017 (ECLI:IT:COST:2017:174)
Massima numero 40341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Caccia - Norme della Regione Veneto - Addestramento e allenamento dei cani da caccia - Determinazione del periodo e delle modalità di svolgimento con legge-provvedimento della Regione - Contrasto con la normativa statale di riferimento (che riserva tale determinazione al piano faunistico-venatorio) - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Veneto - Addestramento e allenamento dei cani da caccia - Determinazione del periodo e delle modalità di svolgimento con legge-provvedimento della Regione - Contrasto con la normativa statale di riferimento (che riserva tale determinazione al piano faunistico-venatorio) - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 66, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, che ha modificato l'art. 18 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, sostituendo il comma 1 e introducendo il comma 1-bis. La norma impugnata dal Governo - nel prevedere che le Province istituiscono le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili, e che dette attività possono svolgersi durante tutto l'anno - è in contrasto con la regola di tutela ambientale fissata dagli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, che rimettono la definizione dell'arco temporale per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia al piano faunistico-venatorio, con conseguente divieto per la Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento, così assicurando le garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 193 del 2013).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 66, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, che ha modificato l'art. 18 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, sostituendo il comma 1 e introducendo il comma 1-bis. La norma impugnata dal Governo - nel prevedere che le Province istituiscono le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili, e che dette attività possono svolgersi durante tutto l'anno - è in contrasto con la regola di tutela ambientale fissata dagli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, che rimettono la definizione dell'arco temporale per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia al piano faunistico-venatorio, con conseguente divieto per la Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento, così assicurando le garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 193 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
27/06/2016
n. 18
art. 66
co. 1
legge della Regione Veneto
09/12/1993
n. 50
art. 18
co. 1
legge della Regione Veneto
27/06/2016
n. 18
art. 66
co. 2
legge della Regione Veneto
09/12/1993
n. 50
art. 18
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 10
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18