Sentenza 116/2024 (ECLI:IT:COST:2024:116)
Massima numero 46312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  05/06/2024;  Decisione del  05/06/2024
Deposito del 02/07/2024; Pubblicazione in G. U. 03/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46303  46310  46311


Titolo
Reati e pene - In genere - Codice delle leggi antimafia - Guida senza patente di sottoposto a misura di prevenzione personale - Rilevanza penale della condotta anche ove il titolo abilitativo sia stato revocato o sospeso non in ragione di tale misura, ma di precedenti violazioni del codice della strada - Violazione dei principi di ragionevolezza e offensività - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e offensività, di cui agli artt. 3 e 25 Cost., l’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all’applicazione della misura di prevenzione. La disposizione censurata dal Tribunale di Nuoro configura una inammissibile responsabilità penale d’autore e non si giustifica sotto il profilo del principio di uguaglianza. Mentre, infatti, prevede come reato la condotta del prevenuto per guida senza patente, senza distinguere se la sospensione o la revoca di quest’ultima sia ricollegabile non già alla misura di prevenzione, ma alla violazione di norme del codice della strada (segnatamente, dei limiti di tasso alcolemico), qualifica come mero illecito amministrativo la stessa condotta posta in essere da altri soggetti (salvo il caso della recidiva nel biennio). Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 cod. antimafia, per effetto della riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale prevista dalla disposizione censurata, si riespande quella dell’art. 116, comma 15, cod. strada, non più derogato dalla prima in parte qua – trovando quindi applicazione l’ordinaria sanzione amministrativa, salva l’ipotesi della recidiva nel biennio.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 73  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte