Caccia - Norme della Regione Veneto - Comitati direttivi dei comprensori alpini - Possibilità di partecipazione di rappresentanti di associazioni venatorie regionali (per effetto dell'estensione della corrispondente disciplina prevista per gli ambiti territoriali di caccia) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio di rappresentatività stabilito dalla disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, modificativo dell'art. 24, comma 5, della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - nella parte in cui, estendendo ai comprensori alpini la disciplina sulla rappresentanza nei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, consente la partecipazione ad essi anche dei rappresentanti di associazioni venatorie riconosciute a livello regionale. La disposizione censurata non è in contrasto con la disciplina della composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia prevista dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, in quanto, da un canto, costituisce attuazione del principio generale fissato dall'art. 11 della stessa legge, il quale consente che i comprensori alpini siano oggetto di una regolamentazione specifica da parte delle Regioni, e, dall'altro, valorizza la necessità di una conoscenza specifica di tali territori e delle tradizioni e consuetudini locali, allo scopo di proteggere la fauna e di disciplinare l'attività venatoria, ferma la verifica, nella fase applicativa, dell'idoneità delle associazioni regionali ad esprimere democraticamente l'indirizzo dei cacciatori iscritti ad esse.
La competenza legislativa residuale spettante alle Regioni in materia di caccia deve essere esercitata rispettando i livelli di tutela garantiti dalla legislazione statale fissati dalla legge n. 157 del 1992. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2015 e n. 142 del 2013).
La disciplina della composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia prevista dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 stabilisce uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con riferimento alla composizione degli organi direttivi, mirando a preservare la rappresentanza democratica delle categorie, espressione dei diversi interessi sottesi all'attività venatoria. (Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2016, n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009).