Sentenza 174/2017 (ECLI:IT:COST:2017:174)
Massima numero 40345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Caccia - Norme della Regione Veneto - Possibilità di recupero dei capi feriti con l'utilizzo di una barca e l'ausilio delle armi - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale.
Caccia - Norme della Regione Veneto - Possibilità di recupero dei capi feriti con l'utilizzo di una barca e l'ausilio delle armi - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - il comma 3-bis dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, inserito dall'art. 69, comma 2, della legge reg. n. 18 del 2016, limitatamente alle parole "e del fucile". La norma impugnata dal Governo, nella parte in cui permette che il recupero della fauna abbattuta o ferita avvenga utilizzando una barca e con l'ausilio del fucile, legittima l'esercizio venatorio mediante l'utilizzo di un natante, in contrasto con lo standard di tutela fissato dall'art. 21, comma 1, lett. i), della legge n. 157 del 1992, il quale prescrive il divieto di cacciare servendosi di natanti.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - il comma 3-bis dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, inserito dall'art. 69, comma 2, della legge reg. n. 18 del 2016, limitatamente alle parole "e del fucile". La norma impugnata dal Governo, nella parte in cui permette che il recupero della fauna abbattuta o ferita avvenga utilizzando una barca e con l'ausilio del fucile, legittima l'esercizio venatorio mediante l'utilizzo di un natante, in contrasto con lo standard di tutela fissato dall'art. 21, comma 1, lett. i), della legge n. 157 del 1992, il quale prescrive il divieto di cacciare servendosi di natanti.
L'attività di recupero della fauna selvatica con l'utilizzo delle armi costituisce esercizio venatorio ed è perciò soggetta ai limiti e alle garanzie previste dalla legge statale n. 157 del 1992, la quale stabilisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 2 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
09/12/1993
n. 50
art. 20
co. 3
legge della Regione Veneto
27/06/2016
n. 18
art. 69
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 21
co. 1 lett. i)