Energia - Norme della Regione Lombardia - Impianti di grandi derivazioni di energia idroelettrica - Prosecuzione temporanea del loro esercizio (non oltre il 31 dicembre 2017) da parte del concessionario uscente - Possibilità per la Giunta regionale di consentirla per le sole concessioni in scadenza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" nonché della competenza statale esclusiva nella materia "tutela della concorrenza" - Censure già dichiarate non fondate con precedente sentenza - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost. - dell'art. 8, comma 13, lett. s), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2015 [sostitutivo dell'art. 53-bis, comma 4, della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003], secondo cui la Giunta regionale può consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione. Come affermato nello scrutinio di precedente identica questione, la norma impugnata non viola i parametri evocati, in quanto il legislatore regionale si è sostanzialmente attenuto ai principi regolatori della materia di competenza concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", muovendosi nel binario, tracciato dall'art. 1, commi 1 e 8-bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, della prosecuzione delle concessioni scadenti entro il 31 dicembre 2017 fino al subentro dell'aggiudicatario della gara; ed in quanto la (temporalmente circoscritta) proseguibilità della gestione di derivazione d'acqua oggetto di concessione scaduta - consentita dalla norma regionale in funzione della non interruzione del servizio, nel caso e per il tempo di protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione -m non reca alcun effettivo vulnus al principio di "concorrenza", che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure. (Precedente specifico citato: sentenza n. 101 del 2016, dichiarativa della non fondatezza di identica questione).
La disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, rientra nella materia "tutela della concorrenza", di esclusiva competenza statale, in quanto volta a garantire e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. (Precedente citato: sentenza n. 101 del 2016).